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agevolazioni prima casa in costruzione

Agevolazioni “prima casa” in costruzione

L’agevolazione per la prima casa è valida anche nel caso di trasferimenti e successioni fra contribuenti. Le agevolazioni sulla prima casa hanno un limite di tempo oltre il quale non è possibile fruire dei benefici. A tale limite non è possibile applicare la sospensione prevista all’interno del decreto Liquidità.

La norma è di carattere eccezionale e non può essere estesa per altre casistiche. La circolare 12 agosto 2005, n.38/E ha messo in luce la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per i trasferimenti riguardanti immobili in corso di costruzione. Gli immobili però non devono presentare delle caratteristiche che li configurino come di lusso e la categoria catastale deve essere diversa da A/1, A/8, A/9. La verifica dei requisiti inoltre non può essere differita poiché in alternativa si perderebbe l’agevolazione.

La richiesta del contribuente riguardava il blocco dei lavori a causa del Covid-19 e l’impossibilità di completare i lavori entro i tre anni. La conclusione dei lavori di costruzione che danno diritto all’agevolazione devono essere ultimati entro i tre anni dal momento della registrazione dell’atto. Nel seguente caso l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto possibile la sospensione del termine.

Per quanto riguarda la tassazione questa è di tipo agevolato e si applica solamente alle imposte ipotecaria e catastale nel caso in cui si acquisti la “prima casa” per successione o per donazione.

Termini oggetto di sospensione

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i principali termini oggetto di sospensione sono:

  • Il contribuente ha l’obbligo di trasferire la propria residenza nel comune in cui è presente l’abitazione entro i 18 mesi dal momento dell’acquisto della prima casa;
  • Entro un anno il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” tenendo in conto un periodo massimo di 5 anni dal momento dell’acquisto, ha l’obbligo di procedere all’acquisto di un immobile a cui assegnare la destinazione di abitazione principale;
  • Sempre entro un anno il contribuente che abbia acquisito la casa adibita ad abitazione principale, ha l’obbligo di vendere l’abitazione ancora in suo possesso a patto che abbia fruito delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa. È sospeso il termine di un anno per il riacquisto di un’altra casa da adibire ad abitazione principale, in relazione all’ultimo acquisto, di un credito d’imposta pari all’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in base al precedente acquisto.

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